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SI RACCOMANDA, AD OGNI NUOVA ASSUNZIONE, DI CONTROLLARE L'ALBO UNICO NAZIONALE FOFI PER VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI ESITI DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

Ministero della Salute: Decreto 7 settembre 2023 “Fascicolo sanitario elettronico 2.0.”

(GU n. 249 del 24-10-2023)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Salute e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica, concernente il fascicolo sanitario elettronico.

Il provvedimento, emanato in attuazione dell’art. 12 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 e ss.mm.ii., individua i contenuti del FSE, nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE.

All’interno del FSE saranno contenuti i dati identificativi e amministrativi del cittadino, i referti e verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissione, il profilo sanitario sintetico (ossia il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatria di libera scelta che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta), le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche e altri documenti quali, tra gli altri, cartelle cliniche, vaccinazioni e dati delle tessere per i portatori di impianto (articolo 3).

Il cittadino avrà il diritto di accedere al “Taccuino personale”, sezione riservata del FSE dove potrà inserire, modificare ed eliminare i dati e i documenti personali relativi ai propri percorsi di cura (articolo 5).

L’alimentazione del FSE sarà garantita dalle ASL, dalle strutture sanitarie pubbliche e accreditate del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), nonché dalle strutture sanitarie autorizzate e dai professionisti sanitari, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia (articolo 12).

L’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico, qualora l’assistito debba rivolgersi a strutture sanitarie di regioni diverse da quella di assistenza, è garantita dall’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE (INI) – (articolo 26).

L’accesso in consultazione al FSE per la finalità di cura, da parte del personale sanitario, è consentito sulla base dei ruoli e dei profili di autorizzazione individuati, per ciascun professionista, nell’Allegato A del decreto (articolo 15).

 

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Con D.M. 11 aprile 2024 - al fine di consentire l’esercizio della possibilità, per gli assistiti, di opporsi all’inserimento automatico nel fascicolo sanitario elettronico dei dati e documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale prima del 19 maggio 2020 – è stata attivata, fino al 30 giugno 2024, nell'area dedicata al cittadino del Sistema Tessera Sanitaria, un’apposita funzionalità web di opposizione al pregresso (opposizione al caricamento di dati e documenti generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni SSN antecedenti al 19 maggio 2020).
In proposito si segnala che detta funzionalità è nuovamente disponibile fino al 17 dicembre 2024. La scelta può essere revocata e nuovamente registrata nel Sistema Tessera Sanitaria più volte, fino al 17 dicembre 2024. Il sistema selezionerà l’ultima indicazione caricata cronologicamente.
Il mancato accesso al servizio on line “FSE - Opposizione al pregresso” o l’accesso al servizio senza registrare la propria opposizione comporterà il
caricamento automatico dei dati e i documenti sanitari disponibili e antecedenti al 19 maggio 2020 nei FSE degli assistiti attivi.
Dal 18 dicembre 2024 il servizio on line “FSE - Opposizione al pregresso” resterà accessibile esclusivamente agli assistiti neomaggiorenni, nei 30 giorni decorrenti dal compimento del 18° anno di età e agli operatori ASL, USMAF e SASN a cui potranno rivolgersi le persone con codice fiscale oppure con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che non siano più assistiti del SSN e che abbiano richiesto o chiederanno in futuro la riattivazione presso il SSN, se non hanno già espresso in precedenza l’opposizione o la revoca. La scelta andrà effettuata entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza.